Art. 1
In vigore dal 13 nov 2012
Il regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato:
(1)
All'articolo 20, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. L'autorità competente può esimere i seguenti operatori dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009:
(a)
gli operatori che trattano o producono trofei da caccia o altre preparazioni di cui all'allegato XIII, capo VI per scopi privati o non commerciali;
(b)
gli operatori che trattano o smaltiscono campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici per fini educativi;
(c)
gli operatori che trasportano lana e peli asciutti e non trattati, a condizione che siano saldamente chiusi in imballaggi e spediti direttamente verso uno stabilimento per la produzione di prodotti derivati ad usi esterni alla catena dei mangimi o di un impianto che effettua operazioni intermedie, in condizioni tali da evitare la diffusione di agenti patogeni."
(2)
All'articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'importazione e il transito nell'Unione dei seguenti sottoprodotti di origine animale non sono sottoposti a condizioni di polizia sanitaria:
(a)
lana e peli sottoposti a lavaggio industriale o altro trattamento in modo da garantire che non rimangano rischi inaccettabili;
(b)
pellicce sottoposte a essiccazione a una temperatura ambiente di 18 °C per almeno due giorni con un'umidità del 55 %;
(c)
lana e peli di animali diversi da quelli della specie suina trattati con lavaggio industriale consistente nell'immersione della lana e dei peli in serie di bagni d'acqua, sapone e idrossido di sodio o di potassio;
(d)
Lana e peli di animali diversi da quelli della specie suina spediti direttamente a un impianto che produce prodotti derivati dalla lana e dai peli per l'industria tessile e che sono stati trattati mediante almeno uno dei seguenti metodi:
—
depilazione chimica mediante calce spenta o solfuro di sodio,
—
fumigazione in formaldeide in una camera ermeticamente chiusa per almeno 24 ore,
—
lavaggio industriale consistente nell'immersione di lana e peli in un detergente solubile in acqua a 60 – 70 ° C,
—
stoccaggio, che può comprendere la durata del tragitto, a 37 ° C per 8 giorni, 18 ° C per 28 giorni o 4 ° C per 120 giorni;
(e)
Lana e peli, asciutti e saldamente chiusi in imballaggi, prodotti da animali diversi da quelli della specie suina, destinati alla spedizione verso un impianto che produce prodotti derivati dalla lana e peli per l'industria tessile e che soddisfino tutti i requisiti seguenti:
(i)
prodotti almeno 21 giorni prima della data di ingresso nell'Unione e tenuti in un paese terzo o sua regione, che sia
—
elencato nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 e autorizzato per le importazioni nell'Unione di carni fresche di ruminanti non soggette alle garanzie supplementari A e F ivi indicate,
—
indenni da afta epizootica, e, nel caso di lana e peli di animali delle specie ovina e caprina, dal vaiolo degli ovini e da quello dei caprini in conformità con i criteri generali di base di cui all'allegato II della direttiva 2004/68/CE;
(ii)
sono accompagnati da una dichiarazione degli importatori secondo quanto prescritto al capo 21 dell'allegato XV;
(iii)
presentati dall'operatore ad uno dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti dell'Unione di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE, dove abbia superato con esito positivo il controllo documentale effettuato a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE."
(3)
Nell’allegato I, le voci 31 e 32 vanno sostituite dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.
(4)
La lettera A, punto 2, e la lettera B del capo VII dell'allegato XIII vanno modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.
(5)
L'ottava riga della tabella 2, sezione 1, capo II dell'allegato XIV è sostituita dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento.
(6)
il testo di cui all'allegato IV del presente regolamento è aggiunto all'allegato XV.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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