Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 nov 2012
Il regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato: (1) All'articolo 20, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: "4.   L'autorità competente può esimere i seguenti operatori dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009: (a) gli operatori che trattano o producono trofei da caccia o altre preparazioni di cui all'allegato XIII, capo VI per scopi privati o non commerciali; (b) gli operatori che trattano o smaltiscono campioni destinati alla ricerca e campioni diagnostici per fini educativi; (c) gli operatori che trasportano lana e peli asciutti e non trattati, a condizione che siano saldamente chiusi in imballaggi e spediti direttamente verso uno stabilimento per la produzione di prodotti derivati ad usi esterni alla catena dei mangimi o di un impianto che effettua operazioni intermedie, in condizioni tali da evitare la diffusione di agenti patogeni." (2) All'articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2.   L'importazione e il transito nell'Unione dei seguenti sottoprodotti di origine animale non sono sottoposti a condizioni di polizia sanitaria: (a) lana e peli sottoposti a lavaggio industriale o altro trattamento in modo da garantire che non rimangano rischi inaccettabili; (b) pellicce sottoposte a essiccazione a una temperatura ambiente di 18 °C per almeno due giorni con un'umidità del 55 %; (c) lana e peli di animali diversi da quelli della specie suina trattati con lavaggio industriale consistente nell'immersione della lana e dei peli in serie di bagni d'acqua, sapone e idrossido di sodio o di potassio; (d) Lana e peli di animali diversi da quelli della specie suina spediti direttamente a un impianto che produce prodotti derivati dalla lana e dai peli per l'industria tessile e che sono stati trattati mediante almeno uno dei seguenti metodi: — depilazione chimica mediante calce spenta o solfuro di sodio, — fumigazione in formaldeide in una camera ermeticamente chiusa per almeno 24 ore, — lavaggio industriale consistente nell'immersione di lana e peli in un detergente solubile in acqua a 60 – 70 ° C, — stoccaggio, che può comprendere la durata del tragitto, a 37 ° C per 8 giorni, 18 ° C per 28 giorni o 4 ° C per 120 giorni; (e) Lana e peli, asciutti e saldamente chiusi in imballaggi, prodotti da animali diversi da quelli della specie suina, destinati alla spedizione verso un impianto che produce prodotti derivati dalla lana e peli per l'industria tessile e che soddisfino tutti i requisiti seguenti: (i) prodotti almeno 21 giorni prima della data di ingresso nell'Unione e tenuti in un paese terzo o sua regione, che sia — elencato nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 e autorizzato per le importazioni nell'Unione di carni fresche di ruminanti non soggette alle garanzie supplementari A e F ivi indicate, — indenni da afta epizootica, e, nel caso di lana e peli di animali delle specie ovina e caprina, dal vaiolo degli ovini e da quello dei caprini in conformità con i criteri generali di base di cui all'allegato II della direttiva 2004/68/CE; (ii) sono accompagnati da una dichiarazione degli importatori secondo quanto prescritto al capo 21 dell'allegato XV; (iii) presentati dall'operatore ad uno dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti dell'Unione di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE, dove abbia superato con esito positivo il controllo documentale effettuato a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 97/78/CE." (3) Nell’allegato I, le voci 31 e 32 vanno sostituite dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento. (4) La lettera A, punto 2, e la lettera B del capo VII dell'allegato XIII vanno modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento. (5) L'ottava riga della tabella 2, sezione 1, capo II dell'allegato XIV è sostituita dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento. (6) il testo di cui all'allegato IV del presente regolamento è aggiunto all'allegato XV.
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