Art. 1

Art. 1

In vigore dal 12 nov 2012
Il regolamento (CE) n. 412/2008 è così modificato: 1) l’ è sostituito dal seguente: « 1.   Alle condizioni stabilite dal presente regolamento è aperto ogni anno, nel periodo dal 1o luglio al 30 giugno dell’anno successivo (di seguito “periodo contingentale”), un contingente tariffario per l’importazione di 63 703 tonnellate, in equivalente carni non disossate, di carni bovine congelate dei codici NC 0202 20 30 , 0202 30 10 , 0202 30 50 , 0202 30 90 o 0206 29 91 destinate alla trasformazione nell’Unione (di seguito “il contingente”). 2.   Il contingente tariffario di importazione di cui al paragrafo 1 è suddiviso in quattro sottoperiodi: a) dal 1o luglio al 30 settembre; b) dal 1o ottobre al 31 dicembre; c) dal 1o gennaio al 31 marzo; d) dal 1o aprile al 30 giugno.» 2) L’articolo 6 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le domande di diritti di importazione per la produzione di prodotti A o di prodotti B sono presentate nei primi sette giorni del mese precedente ciascuno dei sottoperiodi di cui all’, paragrafo 2, e in ogni caso entro e non oltre le ore 13.00, ora di Bruxelles, del settimo giorno.»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Entro e non oltre le ore 13.00, ora di Bruxelles, il quattordicesimo giorno del mese in cui le domande sono presentate conformemente al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali oggetto di domande per ognuna delle due categorie di prodotti, espressi in chilogrammi equivalente di carni non disossate, per il sottoperiodo in questione.» 3) L’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 1.   I diritti di importazione sono attribuiti a partire dal giorno 23 del mese nel quale le domande sono presentate, in conformità con l’articolo 6, paragrafo 1, e al più tardi entro l’ultimo giorno di tale mese. I diritti di importazione sono validi a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale la domanda è stata presentata fino al 30 giugno dello stesso periodo contingentale. 2.   Se con l’applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 si ottiene un numero di diritti di importazione inferiore a quelli oggetto di domande, la cauzione costituita a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento è immediatamente svincolata, in proporzione. 3.   La Commissione sospende la presentazione delle domande dei diritti di importazione fino al termine del periodo contingentale per i numeri d’ordine in relazione ai quali i quantitativi disponibili sono esauriti.»
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