Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 nov 2012
Entro e non oltre il 31 gennaio 2013 gli Stati membri sono tenuti a dimostrare alla Commissione in che modo contribuiscano all’attuazione del punto 11.6 in relazione al punto 6.8 dell’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010. I validatori indipendenti certificati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento restano qualificati a effettuare la convalida ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE di mittenti conosciuti negli Stati membri fino alla scadenza del certificato o, in ogni caso, per un periodo non superiore a cinque anni.
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