Art. 6
In vigore dal 9 nov 2012
1. Il richiedente compila le caselle 1, 3, da 6 a 21, 24 e, se del caso, 25 della domanda e degli altri esemplari, fatta salva la casella o le caselle prestampate.
Gli Stati membri possono tuttavia disporre che venga compilata unicamente la domanda.
2. Alla domanda devono essere accluse:
a)
una documentazione contenente tutte le informazioni utili sui beni culturali e sulla loro posizione giuridica al momento della domanda nonché, se del caso, i documenti giustificativi (fatture, perizie ecc.);
b)
una fotografia o, secondo il caso, e secondo l’apprezzamento dell’autorità competente, più fotografie debitamente autenticate, in bianco e nero o a colori, dei beni culturali considerati (formato minimo 8 cm × 12 cm).
Tale requisito può essere sostituito, secondo il caso e secondo l’apprezzamento dell’autorità competente, da un elenco particolareggiato dei beni culturali.
3. Le autorità competenti possono, ai fini del rilascio della licenza di esportazione, esigere la presentazione materiale dei beni culturali da esportare.
4. Le spese inerenti all’applicazione dei paragrafi 2 e 3 spettano al richiedente la licenza di esportazione.
5. Il formulario, debitamente compilato, va presentato, ai fini del rilascio della licenza di esportazione, all’autorità competente designata dallo Stato membro a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 116/2009. Quando detta autorità autorizza l’esportazione, essa conserva l’esemplare n. 1 del formulario e restituisce gli altri esemplari al richiedente, che diviene titolare della licenza, ovvero al suo rappresentante.
Storico versioni
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