Art. 16

Art. 16

In vigore dal 9 nov 2012
1.   Le licenze aperte specifiche sono rilasciate su un formulario conforme al modello che figura all’allegato II. 2.   Le licenze aperte generali sono rilasciate su un formulario conforme al modello che figura all’allegato III. 3.   Il formulario di autorizzazione è stampato o compilato mediante un procedimento elettronico in una delle lingue ufficiali dell’Unione. 4.   Il formato del formulario è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da usare è collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 55 g/m2. Il recto dell’originale deve avere un fondo arabescato di colore azzurro in modo da evidenziare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici. 5.   L’esemplare numero 2 della licenza, privo di fondo arabescato, è a uso dell’esportatore. Il formulario da utilizzare per la domanda è stabilito dagli Stati membri interessati. 6.   Gli Stati membri possono riservarsi la stampa dei formulari delle licenze oppure affidarla a ditte da loro autorizzate. In quest’ultimo caso ogni formulario deve recare il nome e l’indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permetta l’identificazione. Esso deve recare inoltre un numero di serie, stampato o apposto con un timbro, destinato a individuarlo. 7.   Spetta agli Stati membri prendere le disposizioni necessarie al fine di evitare la falsificazione delle licenze. Le informazioni sui mezzi di identificazione applicati a tale scopo dagli Stati membri sono trasmesse alla Commissione per essere comunicate alle autorità competenti degli altri Stati membri. 8.   Le licenze devono essere compilate mediante un procedimento meccanico o elettronico. In casi eccezionali, esse possono tuttavia essere compilate, in stampatello, con una penna a sfera con inchiostro nero. Le licenze non devono contenere né aggiunte, né altre alterazioni.
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