Art. 13

Art. 13

In vigore dal 9 nov 2012
1.   Possono essere rilasciate licenze aperte generali a musei o ad altre istituzioni per l’esportazione temporanea di qualunque bene, facente parte delle loro collezioni permanenti, suscettibile di periodiche esportazioni temporanee dall’Unione per essere esposto in un paese terzo. 2.   La licenza può essere rilasciata solamente se le autorità competenti hanno la certezza che l’istituzione interessata offre tutte le garanzie ritenute necessarie per il rientro del bene culturale nell’Unione in buone condizioni. La licenza può essere utilizzata in tutti i casi di esportazione temporanea di qualsiasi combinazione di beni facenti parte della collezione permanente. Essa può essere utilizzata per coprire una serie di diverse combinazioni di beni culturali sia consecutivamente, sia simultaneamente. 3.   Il periodo di validità della licenza non può essere superiore a cinque anni.
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