Art. 12

Art. 12

In vigore dal 9 nov 2012
1.   L’ufficio doganale competente per l’accettazione della dichiarazione di esportazione accerta che le merci presentate corrispondano a quelle descritte nella licenza di esportazione e che, qualora sia richiesta una dichiarazione scritta, nella casella 44 della dichiarazione di esportazione figuri un riferimento a tale licenza. 2.   Qualora sia richiesta una dichiarazione scritta, la licenza deve essere allegata all’esemplare numero 3 del documento amministrativo unico, e accompagnare il bene all’ufficio doganale di uscita dal territorio doganale dell’Unione. Quando l’esemplare numero 3 del documento amministrativo unico viene messo a disposizione dell’esportatore o del suo rappresentante, la licenza gli viene messa a disposizione e può essere riutilizzata.
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