Art. 1
In vigore dal 9 nov 2012
1. Per l’esportazione di beni culturali sono previsti tre tipi di licenze, rilasciate e utilizzate a norma del regolamento (CE) n. 116/2009 e del presente regolamento:
a)
la licenza normale;
b)
la licenza aperta specifica;
c)
la licenza aperta generale.
2. L’utilizzo delle licenze di esportazione lascia impregiudicati gli obblighi inerenti alle formalità di esportazione e di riesportazione e ai relativi documenti.
3. Il formulario della licenza di esportazione è fornito, su richiesta, dalla(le) autorità competente(i) di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 116/2009.
Storico versioni
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