Art. 1

Art. 1

In vigore dal 9 nov 2012
1.   Per l’esportazione di beni culturali sono previsti tre tipi di licenze, rilasciate e utilizzate a norma del regolamento (CE) n. 116/2009 e del presente regolamento: a) la licenza normale; b) la licenza aperta specifica; c) la licenza aperta generale. 2.   L’utilizzo delle licenze di esportazione lascia impregiudicati gli obblighi inerenti alle formalità di esportazione e di riesportazione e ai relativi documenti. 3.   Il formulario della licenza di esportazione è fornito, su richiesta, dalla(le) autorità competente(i) di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 116/2009.
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