Art. 1

Art. 1

In vigore dal 9 nov 2012
Al capitolo 20 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è inserita la seguente nota complementare 9: “9. Le alghe preparate o conservate mediante processi non previsti al capitolo 12, quali la cottura, la tostatura, l’aggiunta di condimenti o l’aggiunta di zucchero, sono comprese nel capitolo 20 come preparazioni di altre parti di piante. Le alghe fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate, devono essere classificate alla voce 1212 .”
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