Art. 6 · Valutazione della Commissione

Art. 6

Valutazione della Commissione

In vigore dal 6 nov 2012
Valutazione della Commissione 1.   Se la Commissione non solleva obiezioni entro nove mesi dal ricevimento ufficiale della domanda completa a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 510/2011, si ritengono soddisfatte le condizioni per chiedere una deroga. Se la Commissione reputa incompleta la domanda, può richiedere informazioni supplementari. Se, entro il periodo indicato nella richiesta, non sono trasmesse informazioni supplementari, la Commissione può respingere la domanda. Qualora la domanda sia respinta perché incompleta o perché la Commissione ritiene l’obiettivo proposto per le emissioni specifiche incompatibile con il potenziale di riduzione del richiedente, quest’ultimo può presentare una domanda di deroga completa o modificata. 2.   Le domande sono presentate in formato cartaceo ed elettronico. La versione cartacea è inviata al segretariato generale della Commissione europea, 1049 Bruxelles, Belgio, e reca la dicitura «Deroga a norma del regolamento (UE) n. 510/2011». La versione elettronica è inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’allegato I. 3.   Se le informazioni contenute nella domanda risultano errate o imprecise, la decisione che autorizza la deroga è revocata.
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