Art. 5

Art. 5

In vigore dal 6 nov 2012
1.   Ai fini dell’esecuzione del piano annuale di distribuzione di cui all’ del presente regolamento, gli operatori selezionati a norma dell’, paragrafi 4 e 6, del regolamento (UE) n. 807/2010 e gli organismi designati di cui all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 possono presentare all’autorità competente dello Stato membro interessato una richiesta di anticipi relativa alle spese di trasporto di prodotti nei magazzini degli organismi designati di cui all’articolo 27, paragrafo 7, secondo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e alle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio di cui al secondo comma, lettera b), del detto articolo. In casi debitamente giustificati lo Stato membro può anche versare anticipi relativi al costo della fornitura dei prodotti agli operatori selezionati a norma dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 807/2010 purché, con soddisfazione dello Stato membro interessato, entro il 15 ottobre 2013 i suddetti operatori abbiano dimostrato che: a) hanno assunto impegni giuridicamente vincolanti ad attuare l’azione; nonché b) hanno adottato tutte le misure necessarie a garantire che l’attuazione sia ultimata entro il 31 dicembre 2013. 2.   L’autorità competente può versare un anticipo fino al 100 % dell’importo richiesto, subordinato alla costituzione di una cauzione pari al 110 % dell’anticipo di cui al paragrafo 1. Nel caso di operatori selezionati a norma dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 807/2010, la cauzione di cui al detto articolo è considerata sufficiente ai fini del presente articolo. 3.   Ai fini del paragrafo 2, si applica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione (6). 4.   Per gli organismi designati di cui al paragrafo 1, l’organismo pagatore può accettare una garanzia scritta di un’autorità pubblica, secondo le disposizioni vigenti negli Stati membri, per un importo equivalente alla percentuale di cui al paragrafo 2, purché tale autorità s’impegni a versare l’importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto all’anticipo non sia stato stabilito. Gli Stati membri possono inoltre fornire uno strumento di effetto equivalente, conformemente alle norme applicate negli Stati membri, a condizione che esso garantisca la restituzione dell’anticipo versato nel caso in cui non sia riconosciuto il diritto all’anticipo. 5.   L’importo totale degli anticipi concessi ai sensi del paragrafo 2 non può superare il 75 % dell’importo complessivo disponibile per ciascuno Stato membro, in conformità al punto a) dell’allegato I. 6.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 15 gennaio 2014 l’importo totale degli anticipi versati fino al 15 ottobre 2013 ai sensi del paragrafo 2, che non sono stati liquidati e che si riferiscono alle operazioni che non sono state ancora portate a termine.
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