Art. 1

Art. 1

In vigore dal 6 nov 2012
Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato: 1) l’ è sostituito dal seguente: « 1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità e dagli organismi elencati nell’allegato I. 2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi elencati nell’allegato I o utilizzato a loro beneficio. 3.   È vietata la partecipazione, consapevole e deliberata, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da eludere, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2. 4.   Nell’allegato I sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (*1), come responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell’opposizione democratica, o le cui attività costituiscono una grave minaccia per la democrazia o lo stato di diritto in Bielorussia, o qualunque persona fisica o giuridica, entità e organismo loro associati, nonché le persone giuridiche, le entità o gli organismi da essi posseduti o controllati. 5.   Nell’allegato I sono altresì elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642/PESC, come persone, entità e organismi che traggono vantaggio dal regime di Lukashenka o lo sostengono, nonché le persone giuridiche, le entità e gli organismi da essi posseduti e controllati. (*1)   GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.»;" 2) all’articolo 2 ter, paragrafi 1 e 2, all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 4 bis e all’articolo 8 bis, paragrafi 1 e 4, il riferimento agli «allegati I, IA e IB» e il riferimento «all’allegato I o all’allegato IA» sono sostituiti dai riferimenti all’«allegato I».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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