Art. 96 · Adozione dell’impegno globale

Art. 96

Adozione dell’impegno globale

In vigore dal 29 ott 2012
Adozione dell’impegno globale ( del regolamento finanziario) 1.   L’impegno globale è effettuato sulla base di una decisione di finanziamento. Esso interviene al più tardi prima della decisione di selezione dei destinatari e, quando l’esecuzione degli stanziamenti interessati implica l’adozione di un programma di lavoro a norma dell’, non prima dell’adozione di quest’ultimo. 2.   Il paragrafo 1, secondo comma, non si applica qualora l’impegno globale sia attuato mediante la conclusione di una convenzione di finanziamento.
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