Art. 94 · Decisione di finanziamento

Art. 94

Decisione di finanziamento

In vigore dal 29 ott 2012
Decisione di finanziamento ( del regolamento finanziario) 1.   La decisione di finanziamento determina gli elementi essenziali di un’azione comportante una spesa a carico del bilancio. 2.   La decisione di finanziamento stabilisce in particolare: a) nel caso delle sovvenzioni: i) il riferimento all’atto di base e alla linea di bilancio; ii) le priorità dell’esercizio, gli obiettivi da conseguire e i risultati previsti utilizzando i fondi stanziati per tale esercizio; iii) i criteri essenziali di ammissibilità, selezione e di attribuzione di cui avvalersi per selezionare le proposte; iv) il massimale possibile del tasso di cofinanziamento e, se sono previsti più tassi, i criteri da seguire riguardo a ciascuno di essi; v) il calendario e l’importo indicativo degli inviti a presentare proposte; b) nel caso degli appalti: i) la dotazione globale riservata per i contratti d’appalto nel corso dell’esercizio; ii) il numero indicativo e il tipo di contratti d’appalto previsti e, se possibile, il loro oggetto in termini generali; iii) i termini temporali indicativi per avviare le procedure di appalto; c) nel caso dei fondi fiduciari di cui all’ del regolamento finanziario: i) il riferimento all’atto di base e alla linea di bilancio; ii) gli stanziamenti riservati al fondo fiduciario per l’esercizio e gli importi previsti per l’intera sua durata; iii) gli obiettivi del fondo fiduciario e la sua durata; iv) le norme gestionali del fondo fiduciario; v) la possibilità di affidare compiti di esecuzione del bilancio alle entità e persone di cui all’, paragrafo 2, del regolamento finanziario; d) nel caso dei premi: i) il riferimento all’atto di base e alla linea di bilancio; ii) gli obiettivi da conseguire ed i risultati previsti; iii) i requisiti di partecipazione e i criteri di attribuzione; iv) il calendario del concorso e l’importo del premio o dei premi; e) nel caso degli strumenti finanziari: i) il riferimento all’atto di base e alla linea di bilancio; ii) gli obiettivi da conseguire e i risultati previsti; iii) l’importo stanziato per lo strumento finanziario; iv) il calendario di attuazione indicativo. 3.   Ove il programma di lavoro di cui all’ del regolamento finanziario comprenda le informazioni stabilite al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo per le sovvenzioni finanziate da stanziamenti autorizzati per l’esercizio, la decisione che lo adotta è considerata decisione di finanziamento di tali sovvenzioni. Per quanto riguarda gli appalti, i fondi fiduciari, i premi e gli strumenti finanziari, ove l’esecuzione dei corrispondenti stanziamenti autorizzati per l’esercizio sia prevista da un programma di lavoro comprendente le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e), del presente articolo, la decisione che adotta tale programma di lavoro è considerata altresì decisione di finanziamento degli appalti, dei fondi fiduciari, dei premi e degli strumenti finanziari in questione. Se il programma di lavoro non comprende tali informazioni per una o più azioni, dev’essere modificato di conseguenza oppure dev’essere adottata una specifica decisione di finanziamento per le azioni in questione. 4.   Fatte salve eventuali disposizioni specifiche dell’atto di base, per ogni modifica sostanziale di una decisione di finanziamento già adottata si segue la medesima procedura che per la decisione iniziale.
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