Art. 93 · Norme relative ai termini di prescrizione

Art. 93

Norme relative ai termini di prescrizione

In vigore dal 29 ott 2012
Norme relative ai termini di prescrizione ( del regolamento finanziario) 1.   Il termine di prescrizione per i crediti dell’Unione nei confronti di terzi decorre dal giorno successivo alla scadenza indicata al debitore nella nota di addebito a norma dell’, paragrafo 3, lettera b). Il termine di prescrizione per i crediti di terzi nei confronti dell’Unione decorre dalla data in cui il pagamento del credito del terzo è esigibile in base al corrispondente impegno giuridico. 2.   Il termine di prescrizione per i crediti dell’Unione nei confronti di terzi è interrotto da qualsiasi atto inteso a recuperare il credito, compiuto da un’istituzione ovvero da uno Stato membro su richiesta di un’istituzione, e notificato al terzo. Il termine di prescrizione per i crediti di terzi nei confronti dell’Unione è interrotto da qualsiasi atto inteso a recuperare il credito, notificato all’Unione dai suoi creditori o per conto di essi. 3.   Il nuovo termine di prescrizione di cinque anni decorre dal giorno successivo alle interruzioni di cui al paragrafo 2. 4.   Interrompe il termine di prescrizione ogni azione legale relativa a un importo dovuto ai sensi del paragrafo 1, comprese le azioni intentate dinanzi a un giudice che successivamente declini la propria competenza. Il nuovo periodo di prescrizione di cinque anni non decorre finché non sia stata pronunciata una sentenza e questa sia passata in giudicato, oppure se le medesime parti giungono a una composizione extragiudiziale riguardo alla medesima azione. 5.   La dilazione di pagamento concessa dal contabile a norma dell’ interrompe il termine di prescrizione. Il nuovo termine di prescrizione di 5 anni decorre dal giorno successivo alla scadenza del periodo di dilazione per il pagamento. 6.   Non si procede al recupero dei crediti dopo la scadenza del termine di prescrizione determinato a norma dei paragrafi da 1 a 5.
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