Art. 91 · Rinuncia al recupero di un credito accertato

Art. 91

Rinuncia al recupero di un credito accertato

In vigore dal 29 ott 2012
Rinuncia al recupero di un credito accertato ( del regolamento finanziario) 1.   L’ordinatore responsabile può rinunciare, in tutto o in parte, a recuperare un credito accertato, soltanto nei casi seguenti: a) quando il costo prevedibile del recupero eccederebbe l’importo del credito e la rinuncia non pregiudica l’immagine dell’Unione; b) quando è impossibile procedere al recupero a causa della vetustà del credito o dell’insolvibilità del debitore; c) quando il recupero lede il principio di proporzionalità. 2.   Nella fattispecie di cui al paragrafo 1, lettera c), l’ordinatore responsabile osserva le procedure preventivamente stabilite da ciascuna istituzione e applica in qualsiasi circostanza i seguenti criteri cogenti: a) natura dei fatti, in considerazione della gravità dell’irregolarità che ha dato luogo all’accertamento del credito (frode, recidiva, dolo, diligenza, buona fede, errore manifesto); b) impatto della rinuncia sull’attività dell’Unione e sui suoi interessi finanziari (importo in oggetto, rischio di costituire precedenti, lesione dell’autorità della legge). In funzione delle circostanze specifiche, l’ordinatore responsabile può dover tenere conto anche dei criteri aggiuntivi seguenti: a) eventuale distorsione della concorrenza provocata dalla rinuncia; b) danno economico e sociale che deriverebbe da un recupero totale. 3.   La decisione di rinuncia di cui all’, paragrafo 2, del regolamento finanziario è motivata e segnala le iniziative esperite ai fini del recupero e gli elementi di diritto e di fatto sui quali è fondata. L’ordinatore responsabile rinuncia al recupero a norma dell’. 4.   L’istituzione non può delegare una rinuncia a recuperare un credito accertato in nessuno dei casi seguenti: a) quando la rinuncia verte su un importo pari o superiore a 1 000 000 EUR; b) quando la rinuncia verte su un importo pari o superiore a 100 000 EUR, che rappresenti il 25 % del credito accertato o superi tale percentuale. Per importi inferiori alle soglie indicate nel primo comma, ogni istituzione stabilisce nel regolamento interno le condizioni e le modalità di delega del potere di rinunciare a recuperare un credito accertato. 5.   Ogni istituzione invia ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle rinunce di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo riguardanti importi pari o superiori a 100 000 EUR. Per quanto riguarda la Commissione, la relazione è allegata al riassunto delle relazioni annuali di attività di cui all’, paragrafo 9, del regolamento finanziario.
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