Art. 87 · Recupero mediante compensazione

Art. 87

Recupero mediante compensazione

In vigore dal 29 ott 2012
Recupero mediante compensazione ( del regolamento finanziario) 1.   Quando un debitore vanta nei confronti dell’Unione un credito certo, a norma dell’, lettera a), liquido ed esigibile, corrispondente a un importo indicato in un ordine di pagamento, il contabile procede, dopo la scadenza di cui all’, paragrafo 3, lettera b), al recupero del credito mediante compensazione. In circostanze eccezionali, se è necessario per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e se ha giustificati motivi di ritenere che altrimenti l’importo dovuto all’Unione andrebbe perduto, il contabile procede al recupero mediante compensazione prima della scadenza di cui all’, paragrafo 3, lettera b). Il contabile procede inoltre al recupero mediante compensazione prima della scadenza di cui all’, paragrafo 3, lettera b), se il debitore acconsente. 2.   Prima di procedere a un recupero ai sensi del paragrafo 1, il contabile consulta l’ordinatore responsabile e informa i debitori interessati. Quando il debitore è un’autorità nazionale o uno dei suoi organi amministrativi, il contabile informa altresì lo Stato membro interessato della sua intenzione di effettuare il recupero mediante compensazione con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi. Tuttavia, di concerto con lo Stato membro o con l’organo amministrativo interessato, il contabile può procedere al recupero mediante compensazione prima della scadenza del termine. 3.   La compensazione di cui al paragrafo 1 ha il medesimo effetto del pagamento ed estingue il debito e i relativi interessi eventualmente dovuti dall’Unione.
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