Art. 83 · Interessi di mora

Art. 83

Interessi di mora

In vigore dal 29 ott 2012
Interessi di mora ( del regolamento finanziario) 1.   Fatte salve le disposizioni specifiche risultanti dall’applicazione delle normative settoriali, ogni importo esigibile non rimborsato alla scadenza di cui all’, paragrafo 3, lettera b), produce interessi a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2.   Il tasso d’interesse da applicare agli importi esigibili non rimborsati alla scadenza di cui all’, paragrafo 3, lettera b), è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza, maggiorato di: a) otto punti percentuali quando il credito ha per fatto costitutivo un appalto pubblico di forniture e di servizi di cui al titolo V; b) tre punti e mezzo percentuali in tutti gli altri casi. 3.   L’importo degli interessi è calcolato con decorrenza dal giorno di calendario successivo alla scadenza di cui all’, paragrafo 3, lettera b), che è indicata anche nella nota di addebito, sino al giorno di calendario nel quale il debito è rimborsato integralmente. L’ordine di riscossione corrispondente all’importo degli interessi di mora è emesso quando gli interessi sono effettivamente percepiti. 4.   Nel caso delle ammende, quando il debitore costituisce una garanzia finanziaria accettata dal contabile in sostituzione del pagamento, il tasso d’interesse da applicare con decorrenza dalla scadenza cui all’, paragrafo 3, lettera b), è il tasso di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in vigore il primo giorno del mese di adozione della decisione che infligge l’ammenda e maggiorato soltanto di un punto percentuale e mezzo.
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