Art. 80 · Procedimento

Art. 80

Procedimento

In vigore dal 29 ott 2012
Procedimento ( del regolamento finanziario) 1.   L’accertamento di un credito da parte dell’ordinatore responsabile è il riconoscimento del diritto vantato dall’Unione nei confronti di un debitore e la formazione del titolo a esigere dal debitore il pagamento del debito. 2.   Con l’ordine di riscossione l’ordinatore responsabile dà istruzione al contabile di recuperare il credito accertato. 3.   Con la nota di addebito il debitore viene informato di quanto segue: a) l’Unione ha accertato il credito; b) non sono applicati interessi di mora se il pagamento viene effettuato entro la scadenza; c) se il rimborso non viene effettuato entro la scadenza di cui alla lettera b), il debito produce interessi al tasso indicato all’, ferma restando l’applicazione delle pertinenti norme specifiche; d) se il rimborso non viene effettuato entro la scadenza di cui alla lettera b), l’istituzione procede al recupero mediante compensazione oppure mediante richiamo dell’eventuale garanzia costituita in precedenza; e) se è necessario per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, il contabile può procedere al recupero mediante compensazione prima della scadenza di cui alla lettera b), se ha giustificati motivi di ritenere che, altrimenti, l’importo dovuto alla Commissione andrebbe perduto e dopo aver informato il debitore dei motivi e della data del recupero mediante compensazione; f) qualora, esperite tutte le fasi di cui alle lettere da a) a e) del presente comma, non si sia ottenuto il recupero integrale del credito, l’istituzione procede al recupero mediante esecuzione forzata del titolo ottenuto, in conformità dell’, paragrafo 2, del regolamento finanziario ovvero in via contenziosa. L’ordinatore stampa la nota di addebito e la invia al debitore. Il contabile viene informato della trasmissione mediante il sistema di informazione finanziaria.
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