Art. 74
Istanze competenti in materia di frode
In vigore dal 29 ott 2012
Istanze competenti in materia di frode
(, paragrafo 8, e , paragrafo 2, del regolamento finanziario)
Le autorità e istanze di cui all’, paragrafo 8, e all’, paragrafo 2, del regolamento finanziario sono le istanze designate dallo statuto nonché dalle decisioni delle istituzioni dell’Unione relative alle condizioni e modalità delle indagini interne in materia di prevenzione delle frodi, della corruzione e di ogni attività illecita lesiva degli interessi dell’Unione.
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