Art. 73 · Amministratori degli anticipi e persone autorizzate a disporre dei conti nelle delegazioni dell’Unione

Art. 73

Amministratori degli anticipi e persone autorizzate a disporre dei conti nelle delegazioni dell’Unione

In vigore dal 29 ott 2012
Amministratori degli anticipi e persone autorizzate a disporre dei conti nelle delegazioni dell’Unione ( del regolamento finanziario) In circostanze eccezionali e ai fini della continuità del servizio, le funzioni dell’amministratore degli anticipi del SEAE nelle delegazioni dell’Unione possono essere svolte da funzionari della Commissione. Alle medesime condizioni, i funzionari del SEAE possono essere designati amministratori degli anticipi per la Commissione nelle delegazioni dell’Unione. Nelle delegazioni dell’Unione, alla nomina delle persone autorizzate dal contabile a effettuare operazioni bancarie sono applicabili le norme e condizioni stabilite al primo comma.
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