Art. 64
Conservazione dei documenti giustificativi da parte del contabile
In vigore dal 29 ott 2012
Conservazione dei documenti giustificativi da parte del contabile
( del regolamento finanziario)
I documenti giustificativi relativi alla contabilità e alla preparazione dei conti di cui all’ del regolamento finanziario sono conservati per un periodo di cinque anni dalla data di concessione del discarico da parte del Parlamento europeo per l’esercizio finanziario al quale i documenti si riferiscono.
Tuttavia, i documenti relativi a operazioni non definitivamente chiuse sono conservati per un periodo superiore e sino alla fine dell’anno che segue quello della chiusura di dette operazioni. Alla conservazione dei dati relativi al traffico delle comunicazioni si applica l’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001.
Ogni istituzione decide presso quale ufficio devono essere conservati i documenti giustificativi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2012:1268:oj#art-64