Art. 57 · Gestione della tesoreria

Art. 57

Gestione della tesoreria

In vigore dal 29 ott 2012
Gestione della tesoreria ( del regolamento finanziario) 1.   Il contabile provvede affinché la propria istituzione disponga di fondi sufficienti per coprire il fabbisogno di tesoreria derivante dall’esecuzione del bilancio. 2.   Ai fini del paragrafo 1, il contabile istituisce sistemi di gestione delle liquidità che gli consentono di elaborare previsioni di tesoreria. 3.   Il contabile della Commissione ripartisce i fondi disponibili, secondo il disposto del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.
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