Art. 56 · Convalida dei sistemi contabili e di inventario

Art. 56

Convalida dei sistemi contabili e di inventario

In vigore dal 29 ott 2012
Convalida dei sistemi contabili e di inventario ( del regolamento finanziario) L’ordinatore responsabile notifica al contabile tutti gli sviluppi o le modifiche significative del sistema di gestione finanziaria, del sistema d’inventario o del sistema per la valutazione degli elementi d’attivo e di passivo se forniscono dati alla contabilità dell’istituzione o quando sono destinati a giustificarne i dati, in modo che il contabile possa verificare l’osservanza dei criteri di convalida. In qualsiasi momento, il contabile può riesaminare un sistema di gestione finanziaria già convalidato. Quando un sistema di gestione finanziaria istituito dall’ordinatore non è, o non è più, convalidato dal contabile, l’ordinatore responsabile definisce un piano d’azione al fine di correggere in tempo utile le lacune all’origine della mancata convalida. L’ordinatore responsabile è responsabile della completezza delle informazioni trasmesse al contabile.
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