Art. 54 · Nomina del contabile

Art. 54

Nomina del contabile

In vigore dal 29 ott 2012
Nomina del contabile ( del regolamento finanziario) 1.   Il contabile è nominato da ogni istituzione fra i funzionari soggetti allo statuto dei funzionari dell’Unione europea. Il contabile è scelto dall’istituzione in base alla sua competenza specifica comprovata da titoli o da un’esperienza professionale equivalente. 2.   Due o più istituzioni possono nominare lo stesso contabile. In tal caso esse adottano le disposizioni necessarie al fine di prevenire qualsiasi situazione di conflitto d’interessi.
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