Art. 52 · Trasmissione al contabile delle informazioni finanziarie e di gestione

Art. 52

Trasmissione al contabile delle informazioni finanziarie e di gestione

In vigore dal 29 ott 2012
Trasmissione al contabile delle informazioni finanziarie e di gestione ( del regolamento finanziario) L’ordinatore delegato trasmette al contabile, nel rispetto delle regole da questi adottate, le informazioni finanziarie e di gestione necessarie all’espletamento delle sue funzioni. L’ordinatore delegato trasmette regolarmente al contabile, e almeno in occasione della chiusura dei conti, i dati finanziari pertinenti relativi ai conti bancari fiduciari, in modo tale che i conti dell’Unione rispecchino l’utilizzo dei fondi dell’Unione.
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