Art. 50
Codice deontologico
In vigore dal 29 ott 2012
Codice deontologico
(, paragrafo 7, e , paragrafo 5, del regolamento finanziario)
1. I funzionari designati dall’ordinatore responsabile per la verifica delle operazioni finanziarie sono scelti sulla base di conoscenze, attitudini e competenze particolari, comprovate da titoli o da un’esperienza professionale appropriata o conseguite al termine di un programma di formazione adeguato.
2. Ogni istituzione approva un codice deontologico che determina, in materia di controllo interno, quanto segue:
a)
il livello di competenza tecnica e finanziaria dei funzionari di cui al paragrafo 1;
b)
l’obbligo per questi funzionari di seguire una formazione permanente;
c)
le funzioni, i ruoli e i compiti loro assegnati;
d)
le norme di condotta, in particolare di deontologia e d’integrità, che devono rispettare, nonché i loro diritti.
3. I capi delle delegazioni dell’Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento finanziario sono assoggettati al codice deontologico della Commissione di cui al paragrafo 2 del presente articolo nell’ambito dell’esecuzione dei compiti di gestione finanziaria che sono stati loro sottodelegati.
4. Ogni istituzione realizza le strutture adeguate per trasmettere agli uffici ordinatori e aggiornare periodicamente le informazioni appropriate relative alle norme di controllo, segnalando i metodi e le tecniche disponibili a tal fine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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