Art. 46
Assistenza agli ordinatori delegati e sottodelegati
In vigore dal 29 ott 2012
Assistenza agli ordinatori delegati e sottodelegati
( del regolamento finanziario)
L’ordinatore responsabile può essere assistito nelle sue funzioni da funzionari, che saranno incaricati, sotto la sua responsabilità, di effettuare determinate operazioni necessarie per l’esecuzione del bilancio e per la produzione dei dati finanziari e di gestione. Al fine di prevenire qualsiasi situazione di conflitto d’interessi, i funzionari che assistono gli ordinatori delegati o sottodelegati sono soggetti agli obblighi di cui all’ del regolamento finanziario.
I capi delle delegazioni dell’Unione che agiscono in qualità di ordinatori sottodelegati conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento finanziario possono essere assistiti nelle loro funzioni da funzionari della Commissione.
Storico versioni
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