Art. 43 · Disposizioni specifiche per la gestione indiretta con le organizzazioni internazionali

Art. 43

Disposizioni specifiche per la gestione indiretta con le organizzazioni internazionali

In vigore dal 29 ott 2012
Disposizioni specifiche per la gestione indiretta con le organizzazioni internazionali [, paragrafo 1, lettera c), punto ii), e del regolamento finanziario] 1.   Le organizzazioni internazionali di cui all’, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento finanziario sono le seguenti: a) le organizzazioni internazionali del settore pubblico istituite mediante accordi intergovernativi e le agenzie specializzate istituite da tali organizzazioni; b) il Comitato internazionale della Croce rossa; c) la Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e della Mezzaluna rossa; d) altre organizzazioni senza scopo di lucro assimilate a organizzazioni internazionali da una decisione della Commissione. 2.   Quando la Commissione esegue il bilancio nell’ambito della gestione indiretta con organizzazioni internazionali, si applicano gli accordi di verifica conclusi con esse.
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