Art. 39 · Valutazione ex ante delle norme e delle procedure delle entità e persone nell’ambito della gestione indiretta

Art. 39

Valutazione ex ante delle norme e delle procedure delle entità e persone nell’ambito della gestione indiretta

In vigore dal 29 ott 2012
Valutazione ex ante delle norme e delle procedure delle entità e persone nell’ambito della gestione indiretta (, paragrafo 1, del regolamento finanziario) Ai fini della valutazione ex ante a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento finanziario, l’ordinatore responsabile può basarsi su una valutazione ex ante svolta da un altro ordinatore a condizione che le conclusioni siano pertinenti ai rischi specifici dei compiti da affidare, in particolare alla natura di tali compiti e agli importi in questione. L’ordinatore responsabile può basarsi su una valutazione ex ante svolta da altri donatori purché sia stata effettuata rispettando condizioni equivalenti a quelle relative alla gestione indiretta stabilite dall’ del regolamento finanziario.
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