Art. 32
Atti che potrebbero costituire un conflitto d’interessi e procedura
In vigore dal 29 ott 2012
Atti che potrebbero costituire un conflitto d’interessi e procedura
( del regolamento finanziario)
1. Ferma restando la qualifica di attività illegale ai sensi dell’, l’atto che potrebbe essere interessato da un conflitto d’interessi ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento finanziario può assumere, tra le altre, una delle forme seguenti:
a)
la concessione a sé o ad altri di vantaggi indebiti diretti o indiretti;
b)
il rifiuto di concedere a un beneficiario diritti o vantaggi che può far valere;
c)
l’esecuzione di atti indebiti o abusivi o l’omissione di atti necessari.
Altri atti che potrebbero essere interessati da un conflitto d’interessi sono quelli che potrebbero impedire a una persona di svolgere in modo imparziale e obiettivo le sue funzioni, a esempio, ma non esclusivamente, la partecipazione a un comitato di valutazione nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto o di concessione di una sovvenzione qualora la persona possa trarre vantaggi diretti o indiretti dal risultato della procedura in questione.
2. Si presume che vi sia un conflitto d’interessi se il richiedente, candidato od offerente è un dipendente cui si applica lo statuto, a meno che la partecipazione alla procedura non sia stata previamente autorizzata dal suo superiore.
3. In caso di conflitto d’interessi l’ordinatore delegato adotta gli opportuni provvedimenti per evitare ogni indebita influenza della persona interessata sulla procedura in questione.
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