Art. 30
Misure preparatorie nel settore della politica estera e di sicurezza comune
In vigore dal 29 ott 2012
Misure preparatorie nel settore della politica estera e di sicurezza comune
[, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario]
Il finanziamento di misure approvate dal Consiglio per la preparazione di operazioni dell’Unione di gestione delle crisi nell’ambito del titolo V del trattato sull’Unione europea comprendono i sovraccosti derivanti direttamente dalla presenza specifica sul campo di una missione o gruppo comprendente anche personale delle istituzioni dell’Unione (inclusi l’assicurazione per rischi gravi, i costi di viaggio e di soggiorno, la diaria).
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