Art. 284 · Garanzie locative

Art. 284

Garanzie locative

In vigore dal 29 ott 2012
Garanzie locative ( del regolamento finanziario) Le garanzie locative offerte dalle istituzioni assumono la forma di una garanzia bancaria o di un deposito su un conto bancario bloccato a nome dell’istituzione e del locatore e sono costituite in euro, salvo casi debitamente motivati. Tuttavia, se per le locazioni in paesi terzi non fosse possibile avvalersi di una di tali forme di garanzia locativa, l’ordinatore responsabile può accettare di fornire altre forme di garanzia, purché esse assicurino un’equivalente tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
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