Art. 279
Deleghe delle istituzioni agli uffici europei interistituzionali
In vigore dal 29 ott 2012
Deleghe delle istituzioni agli uffici europei interistituzionali
( del regolamento finanziario)
Ciascuna istituzione è responsabile degli impegni di bilancio. Le istituzioni possono delegare al direttore dell’ufficio europeo interistituzionale interessato tutti gli atti successivi, in particolare gli impegni giuridici, la liquidazione delle spese, l’ordinazione dei pagamenti e l’acquisizione delle entrate, e stabiliscono i limiti e le condizioni di tale delega.
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