Art. 278
Uffici europei e creazione di uffici supplementari
In vigore dal 29 ott 2012
Uffici europei e creazione di uffici supplementari
( del regolamento finanziario)
Gli uffici di cui all’ del regolamento finanziario sono i seguenti:
a)
l’Ufficio delle pubblicazioni;
b)
l’Ufficio europeo per la lotta antifrode;
c)
l’Ufficio europeo di selezione del personale e la Scuola amministrativa europea, da esso dipendente sotto il profilo amministrativo;
d)
l’Ufficio di gestione e di liquidazione dei diritti individuali;
e)
l’Ufficio infrastrutture e logistica di Bruxelles e l’Ufficio infrastrutture e logistica di Lussemburgo.
Una o più istituzioni possono creare uffici supplementari sempre che possa essere giustificato da uno studio costi-benefici e che sia garantita la visibilità dell’azione dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2012:1268:oj#art-278