Art. 278 · Uffici europei e creazione di uffici supplementari

Art. 278

Uffici europei e creazione di uffici supplementari

In vigore dal 29 ott 2012
Uffici europei e creazione di uffici supplementari ( del regolamento finanziario) Gli uffici di cui all’ del regolamento finanziario sono i seguenti: a) l’Ufficio delle pubblicazioni; b) l’Ufficio europeo per la lotta antifrode; c) l’Ufficio europeo di selezione del personale e la Scuola amministrativa europea, da esso dipendente sotto il profilo amministrativo; d) l’Ufficio di gestione e di liquidazione dei diritti individuali; e) l’Ufficio infrastrutture e logistica di Bruxelles e l’Ufficio infrastrutture e logistica di Lussemburgo. Una o più istituzioni possono creare uffici supplementari sempre che possa essere giustificato da uno studio costi-benefici e che sia garantita la visibilità dell’azione dell’Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2012:1268:oj#art-278