Art. 275 · Termini delle procedure

Art. 275

Termini delle procedure

In vigore dal 29 ott 2012
Termini delle procedure ( del regolamento finanziario) 1.   Le offerte devono pervenire all’amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo e non oltre la data e l’ora indicati nell’invito a presentare offerte. I termini di ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, fissati dalle amministrazioni aggiudicatrici, sono sufficientemente lunghi affinché gli interessati dispongano di un termine ragionevole e adeguato per preparare e depositare le loro offerte. Per gli appalti di servizi, l’intervallo minimo tra la data di spedizione della lettera d’invito e il termine finale fissato per la ricezione delle offerte è di cinquanta giorni. Tuttavia, in casi di urgenza possono essere autorizzati altri termini. 2.   Gli offerenti possono presentare domande per iscritto prima della data limite per la ricezione delle offerte. L’amministrazione aggiudicatrice risponde alle domande prima della data limite per la ricezione delle offerte. 3.   Nelle procedure ristrette internazionali, il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla pubblicazione del bando di gara. L’intervallo minimo tra la data di spedizione della lettera d’invito e il termine finale fissato per la ricezione delle offerte è di cinquanta giorni. Tuttavia, in taluni casi eccezionali possono essere autorizzati altri termini. 4.   Nelle procedure aperte internazionali, i termini minimi per la ricezione delle offerte sono i seguenti, a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara: a) novanta giorni per gli appalti di lavori; b) sessanta giorni per gli appalti di forniture. Tuttavia, in taluni casi eccezionali possono essere autorizzati altri termini. 5.   Nelle procedure aperte locali, i termini minimi per la ricezione delle offerte sono i seguenti, a decorrere dalla pubblicazione del bando di gara: a) sessanta giorni per gli appalti di lavori; b) trenta giorni per gli appalti di forniture. Tuttavia, in taluni casi eccezionali possono essere autorizzati altri termini. 6.   Per le procedure negoziate concorrenziali di cui all’, paragrafo 1, lettera b), all’, paragrafo 1, lettera c), e all’, paragrafo 1, lettera c), per la presentazione delle offerte è accordato ai candidati un termine minimo di trenta giorni dalla data di spedizione della lettera d’invito a presentare un’offerta. 7.   I termini di cui ai paragrafi da 1 a 6 sono fissati in giorni di calendario.
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