Art. 272 · Scelta della procedura di aggiudicazione per gli appalti misti

Art. 272

Scelta della procedura di aggiudicazione per gli appalti misti

In vigore dal 29 ott 2012
Scelta della procedura di aggiudicazione per gli appalti misti ( del regolamento finanziario) Nel caso di appalti che riguardano sia la prestazione di servizi sia la fornitura di beni o l’esecuzione di lavori, l’amministrazione aggiudicatrice, previo accordo della Commissione se questa non è l’amministrazione aggiudicatrice, determina le soglie e le procedure pertinenti in funzione dell’aspetto predominante, valutato sulla base del valore relativo e dell’importanza operativa delle varie componenti dell’appalto.
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