Art. 270
Ricorso alla procedura negoziata per gli appalti di lavori
In vigore dal 29 ott 2012
Ricorso alla procedura negoziata per gli appalti di lavori
( del regolamento finanziario)
1. Gli appalti di lavori possono essere aggiudicati mediante procedura negoziata in base a un’unica offerta nei seguenti casi:
a)
quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici in oggetto, e in nessun caso a esse imputabili, non è compatibile con i termini relativi alle procedure di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento finanziario;
b)
per i lavori complementari non figuranti nel primo contratto stipulato che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, per l’esecuzione del lavoro, alle condizioni previste nel paragrafo 2;
c)
quando la gara d’appalto è rimasta infruttuosa, ossia non sono state presentate offerte meritevoli di essere prese in considerazione sul piano qualitativo o finanziario;
d)
nel caso di appalti dichiarati segreti o di appalti per la cui esecuzione devono applicarsi speciali misure di sicurezza o se lo esige la tutela degli interessi essenziali dell’Unione europea o del paese beneficiario;
e)
quando dev’essere stipulato un nuovo contratto a seguito della risoluzione anticipata di uno esistente.
Ai fini del primo comma, lettera a), del presente paragrafo, sono assimilati a situazioni di estrema urgenza gli interventi effettuati nell’ambito delle situazioni di crisi di cui all’, paragrafo 2. L’ordinatore delegato, se necessario di concerto con gli altri ordinatori delegati interessati, constata la situazione di estrema urgenza e riesamina la sua decisione periodicamente con riferimento al principio della sana gestione finanziaria.
Nei casi di cui al primo comma, lettera c), dopo l’annullamento della gara d’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice può avviare negoziati con l’offerente o gli offerenti di sua scelta, che hanno partecipato alla gara d’appalto, sempre che le condizioni iniziali dell’appalto non siano state modificate in modo sostanziale.
2. I lavori complementari di cui al paragrafo 1, lettera b), sono aggiudicati all’imprenditore che già esegue il lavoro, alle condizioni seguenti:
a)
che tali lavori non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall’appalto principale senza recare gravi inconvenienti all’amministrazione aggiudicatrice;
b)
che tali lavori, pur essendo separabili dall’esecuzione dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;
c)
che il valore cumulato degli appalti aggiudicati per lavori complementari non superi il 50 % del valore dell’appalto principale.
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