Art. 267 · Soglie e procedure di aggiudicazione degli appalti di forniture

Art. 267

Soglie e procedure di aggiudicazione degli appalti di forniture

In vigore dal 29 ott 2012
Soglie e procedure di aggiudicazione degli appalti di forniture ( del regolamento finanziario) 1.   Le soglie e procedure di cui all’ del regolamento finanziario sono stabilite nel modo seguente per gli appalti di forniture: a) appalti di valore pari o superiore a 300 000 EUR: procedura aperta internazionale, ai sensi dell’, paragrafo 2, e dell’, paragrafo 2, lettera a); b) appalti di valore inferiore a 300 000 EUR: contratto quadro o: i) per appalti di valore pari o superiore a 100 000 EUR ma inferiore a 300 000 EUR: procedura aperta locale, ai sensi dell’, paragrafo 2, e dell’, paragrafo 2, lettera b); ii) appalti di valore inferiore a 100 000 EUR: procedura negoziata concorrenziale a norma del paragrafo 2; c) i pagamenti relativi a spese d’importo pari o inferiore a 2 500 EUR possono essere effettuati semplicemente in base alle relative fatture, senza l’accettazione preliminare di un’offerta. Gli appalti di valore pari o inferiore a 20 000 EUR possono essere aggiudicati in base a un’unica offerta. 2.   Nell’ambito della procedura negoziata di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii), del presente articolo l’amministrazione aggiudicatrice compila un elenco di almeno tre fornitori, a sua scelta. Tale procedura comprende una gara competitiva limitata, senza pubblicazione del bando, è denominata procedura negoziata concorrenziale e non rientra nel campo di applicazione dell’. L’apertura e la valutazione delle offerte sono effettuate da un comitato di valutazione, dotato della necessaria competenza tecnica e amministrativa. I membri di tale comitato devono firmare una dichiarazione d’imparzialità. Se, dopo aver consultato i fornitori, l’amministrazione aggiudicatrice riceve soltanto un’offerta valida sotto il profilo amministrativo e tecnico, l’appalto può essere aggiudicato, purché i criteri di aggiudicazione siano soddisfatti. 3.   Ciascuna offerta tecnica e finanziaria dev’essere inserita in una busta sigillata, a sua volta inserita in un plico o busta esterna. La busta esterna riporta: a) l’indirizzo indicato nei documenti di gara per la presentazione delle offerte; b) il riferimento alla gara alla quale l’offerente risponde; c) se del caso, i numeri dei lotti per i quali è presentata un’offerta; d) la dicitura «Da non aprire prima della seduta d’apertura delle offerte», redatta nella lingua dei documenti di gara. Nel luogo e all’ora indicati nei documenti di gara il comitato di valutazione procede all’apertura delle offerte in seduta pubblica. Nella seduta pubblica di apertura delle offerte devono essere annunciati i nominativi degli offerenti, i prezzi proposti, la costituzione della necessaria garanzia dell’offerta nonché qualsiasi altra formalità che l’amministrazione aggiudicatrice reputa necessaria. 4.   Nel caso di un appalto di forniture senza servizio di assistenza post-vendita, l’unico criterio di attribuzione è il prezzo. Nel caso in cui le proposte relative al servizio post-vendita o a una formazione presentino un’importanza particolare, è scelta l’offerta che propone il prezzo più basso o l’offerta economicamente più vantaggiosa, in considerazione della qualità tecnica del servizio offerto e del prezzo proposto.
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