Art. 265
Soglie e procedure di aggiudicazione degli appalti di servizi
In vigore dal 29 ott 2012
Soglie e procedure di aggiudicazione degli appalti di servizi
( del regolamento finanziario)
1. Le soglie e procedure di cui all’ del regolamento finanziario sono stabilite nel modo seguente per gli appalti di servizi:
a)
appalti di valore pari o superiore a 300 000 EUR:
i)
procedura internazionale ristretta, ai sensi dell’, paragrafo 2, e dell’, paragrafo 2, lettera a);
ii)
procedura internazionale aperta, ai sensi dell’, paragrafo 2, e dell’, paragrafo 2, lettera a);
b)
appalti di valore inferiore a 300 000 EUR: procedura negoziata concorrenziale ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, o contratto quadro.
Gli appalti di valore pari o inferiore a 20 000 EUR possono essere aggiudicati in base a un’unica offerta.
I pagamenti relativi a spese d’importo pari o inferiore a 2 500 EUR possono essere effettuati semplicemente in base alle relative fatture, senza l’accettazione preliminare di un’offerta.
2. Nella procedura ristretta internazionale di cui al paragrafo 1, lettera a), il bando di gara indica il numero di candidati che saranno invitati a presentare un’offerta. Per gli appalti di servizi sono invitati almeno quattro candidati. Il numero di candidati ammessi a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una concorrenza reale.
L’elenco dei candidati prescelti è pubblicato sul sito internet della Commissione.
Se i candidati che soddisfano i criteri di selezione o i livelli minimi di capacità sono in numero inferiore a quello minimo, l’amministrazione aggiudicatrice può invitare a presentare un’offerta soltanto i candidati rispondenti ai criteri per la presentazione delle offerte.
3. Nell’ambito della procedura negoziata di cui al paragrafo 1, lettera b), l’amministrazione aggiudicatrice compila un elenco di almeno tre offerenti, a sua scelta. Tale procedura comprende una gara competitiva limitata, senza pubblicazione del bando, è denominata procedura competitiva negoziata e non rientra nel campo di applicazione dell’.
Nell’ambito della procedura competitiva negoziata gli offerenti possono essere scelti dall’elenco di potenziali offerenti di cui all’, paragrafo 1, lettera b), adeguatamente pubblicizzato. Tale elenco è redatto in esito a un invito a manifestare interesse ed è valido per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di pubblicazione. L’elenco può comprendere sottoelenchi. Ogni interessato può depositare la propria candidatura in qualsiasi momento del periodo di validità dell’elenco, tranne che negli ultimi tre mesi di tale periodo. Qualora sia previsto di aggiudicare un appalto, l’amministrazione aggiudicatrice invita tutti i potenziali offerenti figuranti nel pertinente elenco o sottoelenco a presentare un’offerta.
L’apertura e la valutazione delle offerte sono effettuate da un comitato di valutazione, dotato della necessaria competenza tecnica e amministrativa. I membri di tale comitato devono firmare una dichiarazione d’imparzialità.
Se, dopo aver consultato gli offerenti, l’amministrazione aggiudicatrice riceve soltanto un’offerta valida sotto il profilo amministrativo e tecnico, può aggiudicarle l’appalto, purché tale offerta soddisfi i criteri di aggiudicazione.
4. Per i servizi legali a norma della nomenclatura CPV, le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere alla procedura competitiva negoziata, indipendentemente dal valore stimato dell’appalto.
5. Le offerte sono inviate in busta doppia, vale a dire in un plico o busta esterna contenente due buste distinte e sigillate, che riportano rispettivamente le diciture: Busta A «Offerta tecnica» e Busta B «Offerta finanziaria». La busta esterna riporta:
a)
l’indirizzo indicato nei documenti di gara per la presentazione delle offerte;
b)
il riferimento al bando di gara al quale l’offerente risponde;
c)
se del caso, i numeri dei lotti per i quali è presentata un’offerta;
d)
la dicitura «Da non aprire prima della seduta d’apertura delle offerte», redatta nella lingua dei documenti di gara.
Se i documenti di gara prevedono colloqui, il comitato di valutazione può procedere a un colloquio con i principali rappresentanti dalla squadra di esperti proposta nelle offerte tecnicamente accettabili, dopo avere formulato le conclusioni provvisorie scritte e prima di concludere definitivamente la valutazione delle offerte tecniche. In questo caso, gli esperti, di preferenza collettivamente se si tratta di una squadra, sono convocati per un colloquio dal comitato di valutazione, a intervalli di tempo ravvicinati per permettere raffronti. I colloqui si svolgono in base a un profilo precedentemente convenuto dalla commissione giudicatrice e applicato ai diversi esperti o squadre convocati. Il giorno e l’ora del colloquio devono essere comunicati agli offerenti con almeno dieci giorni di calendario di anticipo. In caso di forza maggiore, che impedisce all’offerente di essere presente al colloquio, gli viene trasmessa una nuova convocazione.
6. I criteri d’aggiudicazione dell’appalto servono a identificare l’offerta economicamente più vantaggiosa.
La scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa risulta da una ponderazione tra la qualità tecnica e il prezzo delle offerte secondo una proporzione di ripartizione 80/20. A tal fine:
a)
i punti attribuiti alle offerte tecniche sono moltiplicati per un coefficiente di 0,80;
b)
i punti attribuiti alle offerte finanziarie sono moltiplicati per un coefficiente di 0,20.
Storico versioni
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