Art. 264
Misure di pubblicità
In vigore dal 29 ott 2012
Misure di pubblicità
( del regolamento finanziario)
1. Per le gare d’appalto internazionali, l’avviso di preinformazione è inviato all’Ufficio delle pubblicazioni nei tempi più brevi nel caso degli appalti di forniture e di servizi e, nel caso degli appalti di lavori, il più presto possibile dopo che è stata adottata la decisione di autorizzazione del relativo programma.
2. Ai fini del presente capo, il bando di gara è pubblicato:
a)
almeno nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e su internet per le gare d’appalto internazionali;
b)
almeno nella gazzetta ufficiale dello Stato destinatario o con qualsiasi mezzo di comunicazione equivalente per le gare d’appalto locali.
Qualora il bando di gara sia pubblicato anche localmente, esso deve essere identico a quello pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e su internet e deve essere pubblicato simultaneamente. La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e su internet è assicurata dalla Commissione. L’eventuale pubblicazione locale può essere a cura delle entità di cui all’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario.
3. L’avviso di aggiudicazione è inviato quando viene firmato il contratto, eccetto quando l’appalto è stato dichiarato segreto, sempre che ciò sia ancora necessario, quando per la sua esecuzione devono applicarsi speciali misure di sicurezza, quando lo esige la tutela degli interessi essenziali dell’Unione europea o del paese beneficiario, oppure quando la pubblicazione dell’avviso è considerata inopportuna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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