Art. 259
Fondi fiduciari dell’Unione per le azioni esterne
In vigore dal 29 ott 2012
Fondi fiduciari dell’Unione per le azioni esterne
( del regolamento finanziario)
I contributi versati da altri donatori sono presi in considerazione quando sono incassati sul conto bancario specifico del fondo fiduciario e per l’importo in euro risultante dalla conversione all’atto dell’accredito sul conto bancario specifico.
Il contributo dell’Unione è trasferito in tempo utile per coprire gli impegni giuridici del fondo fiduciario, tenuto debito conto dei fondi disponibili versati dagli altri donatori.
Gli interessi maturati sul conto bancario specifico del fondo fiduciario sono investiti nel fondo fiduciario stesso, salvo altrimenti disposto nell’atto costitutivo del fondo fiduciario.
Tutte le operazioni effettuate durante l’esercizio sul conto bancario di cui al terzo comma sono debitamente registrate nei conti relativi al fondo fiduciario.
Due volte l’anno, l’ordinatore responsabile provvede alla rendicontazione finanziaria degli interventi effettuati da ogni fondo fiduciario.
I fondi fiduciari sono sottoposti annualmente a una revisione contabile esterna indipendente.
Il comitato del fondo fiduciario approva la relazione annuale del fondo fiduciario redatta dall’ordinatore competente insieme ai conti annuali preparati dal contabile. Tali relazioni sono allegate alla relazione annuale dell’ordinatore delegato e presentate al Parlamento europeo e al Consiglio nell’ambito della procedura di discarico della Commissione.
Le norme per la composizione del comitato e il suo regolamento interno sono fissati nell’atto costitutivo del fondo fiduciario adottato dalla Commissione e al quale i donatori hanno aderito. Tali norme garantiscono un’equa rappresentanza dei donatori e comprendono l’obbligo di ottenere il voto favorevole della Commissione nella decisione finale sull’utilizzo dei fondi.
Storico versioni
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