Art. 258 · Ricorso al sostegno di bilancio

Art. 258

Ricorso al sostegno di bilancio

In vigore dal 29 ott 2012
Ricorso al sostegno di bilancio ( del regolamento finanziario) 1.   Qualora previsto dai pertinenti atti di base, la Commissione può ricorrere al sostegno di bilancio settoriale o generale in un paese terzo beneficiario se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) la gestione delle pubbliche finanze del paese partner risulta sufficientemente trasparente, affidabile ed efficace; b) il paese partner ha predisposto politiche settoriali o nazionali sufficientemente credibili e pertinenti; c) il paese partner ha predisposto politiche macroeconomiche orientate alla stabilità. 2.   Le convenzioni stipulate con il paese partner prevedono l’obbligo per il paese in questione di trasmettere alla Commissione informazioni affidabili e tempestive che le consentano di valutare il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1.
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