Art. 254
Inventario e pubblicità delle vendite nelle delegazioni dell’Unione
In vigore dal 29 ott 2012
Inventario e pubblicità delle vendite nelle delegazioni dell’Unione
( del regolamento finanziario)
1. Per le delegazioni dell’Unione, gli inventari permanenti dei beni mobili che costituiscono il patrimonio dell’Unione sono tenuti sul posto. Sono regolarmente comunicati agli uffici centrali secondo le modalità decise da ciascuna istituzione.
I beni mobili in transito verso le delegazioni dell’Unione sono iscritti in un elenco provvisorio in attesa di essere registrati negli inventari permanenti.
2. Le vendite di beni mobili delle delegazioni dell’Unione sono oggetto di pubblicità secondo gli usi locali.
Storico versioni
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