Art. 251 · Rivendita di beni materiali

Art. 251

Rivendita di beni materiali

In vigore dal 29 ott 2012
Rivendita di beni materiali ( del regolamento finanziario) I membri, i funzionari o agenti e ogni altro dipendente delle istituzioni e degli organismi di cui all’ del regolamento finanziario non possono essere acquirenti dei beni rivenduti dalle istituzioni e organismi, tranne quando tali beni sono rivenduti mediante procedura di aggiudicazione pubblica.
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