Art. 251
Rivendita di beni materiali
In vigore dal 29 ott 2012
Rivendita di beni materiali
( del regolamento finanziario)
I membri, i funzionari o agenti e ogni altro dipendente delle istituzioni e degli organismi di cui all’ del regolamento finanziario non possono essere acquirenti dei beni rivenduti dalle istituzioni e organismi, tranne quando tali beni sono rivenduti mediante procedura di aggiudicazione pubblica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2012:1268:oj#art-251