Art. 250 · Controlli dell’inventario dei beni mobili

Art. 250

Controlli dell’inventario dei beni mobili

In vigore dal 29 ott 2012
Controlli dell’inventario dei beni mobili ( del regolamento finanziario) I controlli dell’inventario da parte delle istituzioni e degli organismi di cui all’ del regolamento finanziario sono eseguiti in modo da accertare l’esistenza materiale di ciascun bene e la sua conformità all’iscrizione nell’inventario. Il controllo è effettuato nell’ambito di un programma annuale di verifica, tranne che per le immobilizzazioni materiali e immateriali che sono sottoposte a controllo effettuato almeno su base triennale.
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