Art. 245
Contabilità di bilancio
In vigore dal 29 ott 2012
Contabilità di bilancio
( del regolamento finanziario)
1. La contabilità di bilancio registra quanto segue, per ogni suddivisione del bilancio:
a)
per quanto riguarda le spese:
i)
gli stanziamenti autorizzati nel bilancio iniziale, gli stanziamenti iscritti nei bilanci rettificativi, gli stanziamenti riportati, gli stanziamenti aperti a seguito della riscossione di entrate con destinazione specifica, gli stanziamenti risultanti da storni e la somma totale degli stanziamenti così disponibili;
ii)
gli impegni e i pagamenti dell’esercizio;
b)
per quanto riguarda le entrate:
i)
le previsioni iscritte nel bilancio iniziale, le previsioni iscritte nei bilanci rettificativi, le entrate con destinazione specifica e la somma totale delle previsioni così formulate;
ii)
i diritti accertati e le riscossioni dell’esercizio;
c)
la registrazione degli impegni ancora da pagare e delle entrate ancora da recuperare degli esercizi precedenti.
Gli stanziamenti di impegno e gli stanziamenti di pagamento di cui al primo comma, lettera a), sono registrati e seguiti separatamente.
Sono inoltre registrati nella contabilità di bilancio gli impegni accantonati globali relativi al Fondo europeo agricolo di garanzia (in prosieguo «FEAGA»), e i pagamenti corrispondenti.
Detti impegni sono presentati tenendo conto dell’insieme degli stanziamenti del FEAGA.
2. La contabilità di bilancio consente di seguire separatamente quanto segue:
a)
l’impiego degli stanziamenti riportati e degli stanziamenti dell’esercizio;
b)
la liquidazione degli impegni che restano da liquidare.
Per quanto riguarda le entrate, i crediti ancora da riscuotere degli esercizi precedenti sono seguiti separatamente.
3. La contabilità di bilancio può essere organizzata in modo da consentire una contabilità analitica.
4. La contabilità di bilancio è tenuta mediante sistemi informatici in libri o su schede.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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