Art. 240 · Scritture contabili

Art. 240

Scritture contabili

In vigore dal 29 ott 2012
Scritture contabili ( del regolamento finanziario) 1.   Le scritture sono tenute secondo il metodo detto della «partita doppia», a norma del quale ogni movimento o variazione registrato nella contabilità è rappresentato da una scrittura che stabilisce un’equivalenza tra l’addebito e l’accredito ai diversi conti cui la scrittura si riferisce. 2.   Il controvalore in euro di un’operazione espressa in una valuta diversa dall’euro è calcolato e contabilizzato. Le operazioni in valuta dei conti rivalutabili sono oggetto di una rivalutazione monetaria almeno in occasione di ogni chiusura contabile. La rivalutazione è effettuata ai corsi determinati a norma dell’. Il corso di cambio da applicare per la conversione tra l’euro e un’altra valuta, ai fini della stesura del bilancio al 31 dicembre dell’anno N, è quello dell’ultimo giorno lavorativo dell’anno N. 3.   Le norme contabili dell’Unione stabilite a norma dell’ del regolamento finanziario precisano le regole per la conversione e la nuova valutazione da prevedere ai fini della contabilità per competenza.
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