Art. 237 · Libri contabili

Art. 237

Libri contabili

In vigore dal 29 ott 2012
Libri contabili ( del regolamento finanziario) Ogni istituzione od organismo di cui all’ del regolamento finanziario tiene un libro giornale, un libro mastro e almeno i libri ausiliari dei crediti, dei debiti e delle immobilizzazioni, tranne nei casi non giustificati da considerazioni inerenti al rapporto costi-benefici. I libri contabili consistono in documenti informatici perfettamente identificati dal contabile e che offrono ogni garanzia in materia di prova. Le scritture del libro giornale sono riportate nei conti del libro mastro, dettagliate secondo il piano contabile di cui all’. Il libro giornale e il libro mastro possono essere dettagliati in giornali ausiliari e libri ausiliari il cui numero è determinato dall’importanza e dalle esigenze. Le scritture registrate nei giornali e libri ausiliari sono centralizzate almeno ogni mese nel libro giornale e nel libro mastro.
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