Art. 236
Sistemi informatici
In vigore dal 29 ott 2012
Sistemi informatici
( del regolamento finanziario)
1. La contabilità è tenuta con l’ausilio di un sistema informatico integrato.
2. L’organizzazione della contabilità tenuta mediante sistemi e sottosistemi informatici impone una descrizione completa dei sistemi e sottosistemi.
Tale descrizione definisce il contenuto di tutti i campi di dati e precisa il modo in cui il sistema tratta le singole operazioni. Precisa in quale modo il sistema garantisce l’esistenza di una pista di controllo completa per ciascuna operazione e per qualsiasi modificazione apportata ai sistemi e sottosistemi informatici, in modo da poter identificare in qualsiasi momento la natura e l’autore dei cambiamenti.
Le descrizioni dei sistemi e dei sottosistemi contabili informatici segnalano, se necessario, i legami esistenti tra questi e il sistema contabile centrale, in particolare per quanto concerne il trasferimento dei dati e il raffronto dei saldi.
3. L’accesso ai sistemi e sottosistemi informatici è limitato alle persone incluse in un elenco di utenti autorizzati, tenuto e aggiornato da ciascuna istituzione.
Storico versioni
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